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Progetto Educativo Personalizzato

  Progetto Educativo Personalizzato


Certificazione ai sensi della L. 104/92, art.4
Certifica la situazione di handicap di un ragazzo in base all'ICD - 10 (International Statistical classification of Disease and Health related Problems).

La diagnosi funzionale (DPR 24.02.94, artt.1,3)
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli art.12 e 13 della legge n. 104/1992.
Alla predisposizione della diagnosi funzionale provvede l’unità multidisciplinare composta dallo specialista nella patologia segnalata, dallo specialista  in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione.
La diagnosi funzionale viene redatta dal neuropsichiatra o dallo psicologo certificante, con la collaborazione di altri operatori sanitari che abbiano in carico il paziente; qualora venga redatto da libero professionista, deve essere "convalidata" da un dipendente dell'APSS. Viene stilata al seguito di una prima certificazione (bambino che entra in prima elementare o bambino di classi successive che viene certificato per la prima volta) e rinnovata ad ogni passeggio di scuola. Entrambe vengono rilasciate su richiesta dei genitori, consegnate ad essi e da loro alla scuola e sono soggette a segreto d'ufficio. Ha validità annuale.


La Diagnosi funzionale è lo strumento indispensabile perché la scuola possa stendere:


Il profilo dinamico funzionale(PDF) DPR 24.02.94, artt.1,4
E’  lo strumento di raccordo tra la conoscenza dell'alunno (sulla base della diagnosi funzionale, della documentazione scolastica precedente, delle informazioni raccolte da altre persone coinvolte nella situazione: assistente sociale, educatore ..) e la definizione di attività, mezzi e materiali per la prassi educativa e didattica di ogni giorno (definita nel piano educative individualizzato); consiste nella definizione di obiettivi a lungo, medio e breve termine.
Fa parte della documentazione obbligatoria; L. 104/92, art.4 art.12;  DPR 24.02.94, art.1
E' un documento condiviso dalla famiglia, dallo specialista e dalla scuola: da esso deve emergere il quadro di sintesi dello sviluppo raggiunto dall'alunno nelle diverse aree. Viene redatto dall'insegnante di sostegno o dalla figura referente per l'integrazione dell'alunno che raccoglie le indicazioni della famiglia, dello specialista e degli insegnanti.
Il PDF condiviso diventa il punto di partenza per la progettazione dell'intervento formativo ed educativo.
Va aggiornato prima di ogni passaggio di grado scolastico e orientativamente ogni due anni.
Ogni aggiornamento del PDF non sostituisce il precedente ma si aggiunge al fascicolo personale dell'alunno; si costituisce in questo modo una fonte determinante di informazioni sul percorso dell'alunno.

 

Il piano educativo individualizzato (PEI) DPR 24.02.94 artt.1,5,6
Si tratta del documento nel quale vengono descritti gli interventi, progettati dalla scuola per I'alunno, che hanno come punto di riferimento le indicazioni contenute nel Profilo Dinamico Funzionale.
In esso vengono definiti gli obiettivi, i percorsi integrati con la programmazione di classe e le attività previste per I'anno scolastico di riferimento.
E' redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico dal referente del Progetto. Va condiviso collegialmente con gli insegnanti curricolari, con le figure si supporto/sostegno e con gli operatori che seguono I'alunno. La chiarezza linguistica e di intenti nonché la legittimazione degli interventi devono essere quindi tratti distintivi del documento. Il percorso ivi delineato va verificato.
Il PEI è infine il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione tra operatori scolastici e Servizi Sanitari o Sociali. E' importante che il PEI venga illustrato alla famiglia in modo che risulti chiaramente I'azione educativa didattica e l'organizzazione del progetto.

 

Il progetto di vita
E’ un progetto che "si allarga" includendo la vita extrascolastica e i periodi non scolastici e "si allunga" cercando di guardare il più possibile in là nel futuro, nella dimensione dell'essere adulto soprattutto, ove possibile, nell'orientamento professionale.

 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro D.L. 53/2003: art.4
I percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono proposti per gli studenti che non hanno gli strumenti per concorrere al conseguimento del titolo di studi del corso frequentato (sia qualifica che maturità).
Lo studente viene inserito in un contesto lavorativo appositamente individuato per due giorni alla settimana, mentre per i restanti quattro frequenta la scuola e segue consuete attività.
Il progetto che ne deriva si pone l’obiettivo di formare e orientare lo studente con disabilità alla conquista di competenze lavorative, nelle scelte professionali e ad intraprendere  la strada per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Alla fine del percorso scolastico la scuola effettua il passaggio di informazioni  al Centro per l’impiego competente circa le esperienze fatte e le competenze acquisite dallo studente; tali informazioni saranno poi utili per ulteriori esperienze formative e per l’inserimento lavorativo previsto ai sensi della Legge 68.

 

Certificati “non ai sensi della legge 104/92”
Alcune situazioni pur non appartenendo alle condizioni di handicap ai sensi della L. 104/92, potrebbero essere comunque certificate e valutate da uno specialista. E' il caso, ad esempio, dei disturbi specifici di apprendimento ossia D.S.A.; Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5
E' consigliabile istituire un semplice fascicolo personale in cui conservare la valutazione dello specialista, importante ai fini della definizione delle misure dispensative (ad esempio per le lingue straniere) e dell'indicazione di strumenti compensativi e dei criteri di personalizzazione concordati ed attivati.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO O INSEGNANTE REFERENTE PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE

La figura dell'insegnante di sostegno è prevista nella scuola di ogni ordine e grado, come affermato dalla Legge 104/92, art. 14; ma era apparsa per la prima volta nel lontano 1976 D.M. 26/06/76
L'insegnante è assegnato all'Istituto e spetta al Dirigente stabilire la classe in cui opererà, in cui è inserito I'alunno con disabilità.
L'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti contitolare nella classe ove è assegnato.
Spetta all'insegnante di sostegno o all'insegnante referente per il sostegno:

  • leggere la diagnosi;
  • curare la stesura e la condivisione del PDF;
  • predisporre assieme ai colleghi e all'Assistente Educatore il PEI;
  • promuovere l'integrazione e l'inclusione in collaborazione con il contesto scolastico ed extrascolastico;
  • coordinare le comunicazioni tra i membri dell’equipe, tra i colleghi e curare la comunicazione con la famiglia.

ASSISTENTE EDUCATORE
L'assistente educatore svolge, in collaborazione con il personale docente, la propria attività educativa e di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività programmate nel PEI. Concorre alla programmazione e alla organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del Progetto; collabora con gli organismi preposti ad interventi scolastico-formativi e socio-sanitari, con le famiglie e con gli operatori delle istituzioni interessate; pur non votando esprime un parere, non vincolante, nel piano valutativo.



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