La
Diagnosi funzionale è lo strumento indispensabile perché la scuola possa
stendere:
Il profilo dinamico
funzionale(PDF)
DPR
24.02.94, artt.1,4
E’ lo
strumento di raccordo tra la conoscenza dell'alunno (sulla base
della diagnosi funzionale, della documentazione scolastica precedente,
delle informazioni raccolte da altre persone coinvolte nella situazione:
assistente sociale, educatore ..) e la definizione di attività, mezzi
e materiali per la prassi educativa e didattica di ogni giorno
(definita nel piano educative individualizzato); consiste nella
definizione di obiettivi a lungo, medio e breve termine.
Fa parte della documentazione
obbligatoria;
L. 104/92, art.4
art.12;
DPR
24.02.94, art.1
E' un documento condiviso dalla famiglia, dallo
specialista e dalla scuola: da esso deve emergere il quadro di sintesi
dello sviluppo raggiunto dall'alunno nelle diverse aree. Viene redatto
dall'insegnante di sostegno o dalla figura referente per l'integrazione
dell'alunno che raccoglie le indicazioni della famiglia, dello
specialista e degli insegnanti.
Il PDF
condiviso diventa il punto di partenza per la progettazione
dell'intervento formativo ed educativo.
Va
aggiornato prima di ogni passaggio di grado scolastico e
orientativamente ogni due anni.
Ogni
aggiornamento del PDF non sostituisce il precedente ma si aggiunge al
fascicolo personale dell'alunno; si costituisce in questo modo una fonte
determinante di informazioni sul percorso dell'alunno.
Il piano educativo
individualizzato (PEI)
DPR
24.02.94 artt.1,5,6
Si tratta
del documento nel quale vengono descritti gli interventi, progettati
dalla scuola per I'alunno, che hanno come punto di riferimento le
indicazioni contenute nel Profilo Dinamico Funzionale.
In esso
vengono definiti gli obiettivi, i percorsi integrati con la
programmazione di classe e le attività previste per I'anno scolastico di
riferimento.
E' redatto
nei primi mesi di ogni anno scolastico dal referente del Progetto. Va
condiviso collegialmente con gli insegnanti curricolari, con le figure
si supporto/sostegno e con gli operatori che seguono I'alunno. La
chiarezza linguistica e di intenti nonché la legittimazione degli
interventi devono essere quindi tratti distintivi del documento. Il
percorso ivi delineato va verificato.
Il PEI è
infine il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione
tra operatori scolastici e Servizi Sanitari o Sociali. E' importante che
il PEI venga illustrato alla famiglia in modo che risulti chiaramente
I'azione educativa didattica e l'organizzazione del progetto.
Il progetto di vita
E’ un progetto che "si allarga" includendo la
vita extrascolastica e i periodi non scolastici e "si allunga" cercando
di guardare il più possibile in là nel futuro, nella dimensione
dell'essere adulto soprattutto, ove possibile, nell'orientamento
professionale.
Il progetto di
alternanza scuola-lavoro
D.L.
53/2003: art.4
I percorsi
di alternanza scuola-lavoro vengono proposti per gli studenti che non
hanno gli strumenti per concorrere al conseguimento del titolo di studi
del corso frequentato (sia qualifica che maturità).
Lo studente
viene inserito in un contesto lavorativo appositamente individuato per
due giorni alla settimana, mentre per i restanti quattro frequenta la
scuola e segue consuete attività.
Il progetto
che ne deriva si pone l’obiettivo di formare e orientare lo studente con
disabilità alla conquista di competenze lavorative, nelle scelte
professionali e ad intraprendere la strada per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Alla fine del percorso scolastico la scuola
effettua il passaggio di informazioni al Centro per l’impiego
competente circa le esperienze fatte e le competenze acquisite dallo
studente; tali informazioni saranno poi utili per ulteriori esperienze
formative e per l’inserimento lavorativo previsto ai sensi della
Legge 68.
Certificati “non ai
sensi della legge 104/92”
Alcune
situazioni pur non appartenendo alle condizioni di handicap ai sensi
della L. 104/92, potrebbero essere comunque certificate e valutate da
uno specialista. E' il caso, ad esempio, dei disturbi specifici di
apprendimento ossia D.S.A.;
Legge provinciale 7 agosto
2006, n.5
E' consigliabile istituire un semplice fascicolo
personale in cui conservare la valutazione dello specialista, importante
ai fini della definizione delle misure dispensative (ad esempio per le
lingue straniere) e dell'indicazione di strumenti compensativi e dei
criteri di personalizzazione concordati ed attivati.
INSEGNANTE DI SOSTEGNO O INSEGNANTE REFERENTE PER IL PROGETTO DI
INTEGRAZIONE
La figura
dell'insegnante di sostegno è prevista nella scuola di ogni ordine e
grado, come affermato dalla
Legge 104/92, art. 14;
ma era apparsa per la prima volta nel lontano 1976
D.M. 26/06/76
L'insegnante è assegnato all'Istituto e spetta al Dirigente stabilire la
classe in cui opererà, in cui è inserito I'alunno con disabilità.
L'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti contitolare nella classe
ove è assegnato.
Spetta
all'insegnante di sostegno o all'insegnante referente per il sostegno:
- leggere la
diagnosi;
- curare la
stesura e la condivisione del PDF;
- predisporre
assieme ai colleghi e all'Assistente Educatore il PEI;
- promuovere
l'integrazione e l'inclusione in collaborazione con il contesto
scolastico ed extrascolastico;