Oggetto: Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti.
La deliberazione di Giunta Provinciale n 2224 del 1° ottobre 2010, ancora in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti, ha approvato il nuovo “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo”.
Il nuovo Regolamento – che diventerà definitivo non appena registrato dalla Corte dei Conti – conferma alcune scelte già presenti nei precedenti Regolamenti pubblicati nel 2008 e 2009, come, per es.,: la separazione tra valutazione degli apprendimenti e valutazione della capacità relazionale, i criteri per l’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato, la disciplina delle carenze, ecc.; introduce nel contempo alcune importanti novità che sintetizzo di seguito.
L’intero Regolamento, allegato alla Deliberazione n 2224 del 1° ottobre 2010, è scaricabile da www.curiepergine.it menu informazioni AREA ISTITUTO voce Regolamenti & Criteri, oltre che dai siti della P.A.T. e Vivoscuola.
Voti numerici. “Gli esiti della valutazione degli apprendimenti, compreso l’insegnamento della religione cattolica, nonché della capacità relazionale, sono espressi con voti numerici definiti in decimi; nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa con il numero quattro “. (Ndr.: la scala numerica delle votazioni sul documento va da quattro a dieci per tutti i voti espressi).
Capacità relazionale (prima: condotta). La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione dei singoli apprendimenti (= non è possibile “abbassare” il voto di una specifica disciplina perché lo studente si comporta in modo inadeguato) e NON condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato (= non vale in Provincia il criterio della bocciatura automatica con il cinque in condotta).
Credito scolastico e capacità relazionale. Il Consiglio di classe, per attribuire il credito scolastico previsto dalla normativa statale, utilizza anche il voto della capacità relazionale per il calcolo della media dei voti.
Frequenza e ammissione. Per l’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato gli studenti devono avere frequentato non meno dei tre quarti dell’orario annuale di insegnamento previsto dai piani di studio dell’istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il Consiglio di Classe dichiara l’impossibilità di procedere alla valutazione e allo studente non vengono attribuiti voti, ma la nota NC (= non classificato). In casi motivati, sulla base della delibera del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.
Criteri di deroga all’obbligo di frequenza. I criteri approvati dal Collegio dei Docenti riguardano la certificazione della presenza di patologie ricorrenti e invalidanti, della necessità di cure cicliche periodiche, di malattie prolungate e certificate, di eccezionali situazioni di disagio determinate da partecipazione a livelli agonistici ad attività sportive di carattere nazionale/internazionale, di motivi di lavoro per studenti – lavoratori.
Carenze negli apprendimenti. Al punto 2 lettera d) della delibera P.A.T.: “L’istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze un solo corso di recupero all’inizio dell’anno scolastico con verifica al termine del corso stesso; in caso di esito negativo della verifica l’istituzione scolastica offre, su richiesta dello studente, una sola altra verifica, indicativamente entro metà gennaio.” Fin qui il testo della delibera: l’Istituto offre la possibilità di un’altra verifica (e non di un corso!) entro sabato 22 gennaio 2011. Tale verifica si effettuerà individualmente o per piccolo gruppo in classe o in altro ambito sorvegliato dell’istituto in orario da concordare con il docente assegnatario. Si sottolinea la obbligatorietà, espressa dal regolamento approvato, della richiesta da parte dello studente.
Voti e capacità relazionale. La capacità relazionale contribuisce (art. 10) al calcolo della media dei voti ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. Questa novità sconvolge il sistema di attribuzione dei voti nella capacità relazionale: è evidente che, per coerenza di calcolo della media aritmetica, i voti sei, sette costituiscono note positive, in quanto garantiscono un livello di sufficienza o più che sufficienza. Applicando alla capacità relazionale la scala numerica da quattro a dieci, i soli voti totalmente negativi saranno quattro e cinque. I voti sei, sette, otto, nove , dieci vanno considerati positivi. I criteri di attribuzione del voto “dieci” verranno rivisti e deliberati dal Collegio docenti e immediatamente comunicati agli studenti e alle famiglie.
Si ricorda infine che gli studenti che non hanno superato a ottobre la/le carenza/e disciplinare/i assegnata/e nello scorso giugno, devono presentare domanda scritta ( su apposito modulo da ritirare in ufficio didattica o scaricato da www.curiepergine.it – Area Istituto – Modulistica) di partecipazione ad ulteriore prova di verifica al più presto, e comunque entro il 31.12.2010, indirizzandola alla segreteria ufficio didattica (consegna a mano o spedizione in busta).