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Valutazione disabilità

  Valutazione disabilità


La valutazione
L’ O.M. n° 90 del 21 maggio 2001, art.15, prevede diverse modalità di valutazione per gli studenti frequentanti la scuola superiore.
La scuola superiore è professionalizzante e da accesso agli studi universitari.
Per raggiungere tali traguardi gli studenti devono essere in grado di acquisire una serie di conoscenze, sviluppare delle competenze e delle abilità stabilite dal Ministero dell’Istruzione.
Molto spesso però gli studenti in situazione di disagio o di disabilità non hanno gli strumenti per raggiungere tali obiettivi; la scuola però deve essere in grado di dare delle risposte formative adeguate volte al pieno sviluppo della persona e al suo inserimento post-scolastico e lavorativo. Il nostro istituto infatti organizza stages e percorsi di alternanza scuola lavoro, per far sviluppare negli studenti prerequisiti e abilità lavorative che facilitino il difficile passaggio al mondo del lavoro, con la gradualità e le attenzioni che solo un inserimento guidato e monitorato da vicino può determinare. Nel caso in cui uno studente non abbia gli strumenti per seguire i percorsi stabiliti dal ministero per ottenere il titolo di studio del corso frequentato, la valutazione avviene comunque (O.M. n° 90 del 21 maggio 2001, art. 15, comma 4), ma si attua sul progetto scolastico personalizzato (PEP) elaborato appositamente per lo studente certificato.
Ciò permette di valutare i progressi e la conquista di competenze e abilità che quello specifico studente è in grado di dare rispetto alle sue caratteristiche e potenzialità.
Quindi la valutazione intermedia e quella di fine anno, che promuove alla classe successiva, risulta essere differenziata rispetto alle valutazioni regolari effettuate rispetto ai programmi ministeriali. E diversamente non potrebbe essere, poiché ricordiamo che un diploma di qualifica o quello di stato certificano il possesso di una professionalità o l’accesso all’università.
La scuola dal canto suo attua questo processo di valutazione differenziata (quando si presenti il caso) in piena trasparenza informando la famiglia, che comunque ha facoltà di accettare o rifiutare un tale tipo di valutazione.

 Flessibilità del processo educativo e valutativo.
Il progetto educativo-didattico degli alunni disabili o in situazione di disagio, da un anno all’altro può modificarsi in modo significativo nel caso in cui si  verifichino progressioni significative negli studi.
La legge infatti (O.M. n° 90 del 21 maggio 2001, art. 15, comma 4) prevede che alunni valutati in modo differenziato, raggiungendo globalmente nell’anno scolastico successivo gli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, possano ottenere la promozione a pieno  titolo, concorrendo per l’ottenimento del titolo di studio previsto dalla legge per il corso frequentato. Ciò senza necessità di alcun recupero riferito all’anno precedente, quando la valutazione era differenziata.



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