La
valutazione L’
O.M. n° 90 del 21
maggio 2001, art.15,
prevede diverse modalità di valutazione per gli studenti frequentanti la scuola
superiore.
La scuola superiore
è professionalizzante e da accesso agli studi universitari. Per raggiungere
tali traguardi gli studenti devono essere in grado di acquisire una serie di
conoscenze, sviluppare delle competenze e delle abilità stabilite dal Ministero
dell’Istruzione.
Molto spesso però
gli studenti in situazione di disagio o di disabilità non hanno gli strumenti
per raggiungere tali obiettivi; la scuola però deve essere in grado di dare
delle risposte formative adeguate volte al pieno sviluppo della persona e al suo
inserimento post-scolastico e lavorativo. Il nostro istituto
infatti organizza
stages e percorsi di alternanza scuola lavoro, per far sviluppare negli studenti prerequisiti e abilità
lavorative che facilitino il difficile passaggio al mondo del lavoro, con la
gradualità e le attenzioni che solo un inserimento guidato e monitorato da
vicino può determinare. Nel caso in cui uno studente non abbia gli strumenti per
seguire i percorsi stabiliti dal ministero per ottenere il titolo di
studio del corso frequentato, la valutazione avviene comunque (O.M. n° 90
del 21 maggio 2001, art. 15, comma 4), ma si attua sul progetto scolastico
personalizzato (PEP) elaborato appositamente per lo studente certificato.
Ciò permette di valutare i progressi e la conquista di competenze e
abilità che quello specifico studente è in grado di dare rispetto alle sue
caratteristiche e potenzialità.
Quindi la valutazione intermedia e quella di fine anno, che promuove alla
classe successiva, risulta essere differenziata rispetto alle valutazioni
regolari effettuate rispetto ai programmi ministeriali. E diversamente non
potrebbe essere, poiché ricordiamo che un diploma di qualifica o quello di
stato certificano il possesso di una professionalità o l’accesso
all’università.
La scuola dal canto suo attua questo processo di valutazione differenziata
(quando si presenti il caso) in piena trasparenza informando la famiglia,
che comunque ha facoltà di accettare o rifiutare un tale tipo di
valutazione.
Flessibilità del
processo educativo e valutativo. Il progetto
educativo-didattico degli alunni disabili o in situazione di disagio, da un anno
all’altro può modificarsi in modo significativo nel caso in cui si verifichino
progressioni significative negli studi.
La legge infatti
(O.M. n° 90 del 21 maggio 2001, art. 15, comma 4) prevede che alunni valutati in
modo differenziato, raggiungendo globalmente nell’anno scolastico successivo gli
obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, possano ottenere la
promozione a pieno titolo, concorrendo per l’ottenimento del titolo di studio
previsto dalla legge per il corso frequentato. Ciò senza necessità di alcun
recupero riferito all’anno precedente, quando la valutazione era differenziata.